1. Coloro ai quali è riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 30, la qualifica di cooperanti hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il diritto di collocamento in
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.
2. Alle imprese private che concedono ai cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.